Importante
Importante
Come strumento per contrastare l’evasione fiscale a livello mondiale, l’OCSE e il G20 hanno collaborato alla realizzazione di un’iniziativa internazionale relativa allo Scambio automatico di informazioni in materia fiscale (SAI), anche nota come “Standard comune di comunicazione di informazioni” (SCC).
Lo standard SAI consiste nello scambio di informazioni su base transfrontaliera tra le autorità fiscali e riguarderà potenzialmente tutti i conti detenuti da soggetti non residenti.
Lo standard SAI si attiene ai principi internazionali antiriciclaggio e stabilisce procedure rigorose che devono essere seguite dagli istituti finanziari al fine di raccogliere, e se necessario, trasmettere queste informazioni fiscali alle giurisdizioni partner.
La trasmissione di informazioni ai sensi dello standard SAI non è generalmente applicabile se il/la cliente è residente fiscale nello stesso paese Yuh (ossia in Svizzera). Ciò non significa che Yuh non abbia l’obbligo di raccogliere le informazioni, ma solo che queste non saranno oggetto di trasmissioni.
In qualità di istituto finanziario, Swissquote Bank SA (di seguito “la Banca” o “noi”) è tenuta a raccogliere alcune informazioni fiscali che riguardano la propria clientela. Laddove accertiamo che sei residente fiscale in un paese con il quale la Svizzera ha sottoscritto un accordo SAI, sarà nostro dovere trasmettere alcune informazioni sul tuo conto (vedi D10 per maggiori informazioni) all’Amministrazione federale delle contribuzioni (“AFC”) con frequenza annuale. L’AFC scambierà poi queste informazioni con le autorità fiscali della giurisdizione o delle giurisdizioni in cui sei residente fiscale.
Tali informazioni fiscali saranno scambiate ai sensi di un accordo reciproco stipulato tra la Svizzera e la o le giurisdizioni partner. Tuttavia, occorre notare che lo standard SAI non prevede alcuna imposta preventiva (trattandosi unicamente di un processo di scambio di informazioni).
Un elenco completo delle giurisdizioni che hanno già adottato o si sono impegnate a adottare lo standard SAI, unitamente ai dettagli sulle date in cui hanno iniziato o inizieranno a trasmettere informazioni, è disponibile sul portale SAI dell’OCSE.
Tutti gli istituti finanziari, tra cui banche, broker, compagnie assicurative e società di gestione patrimoniale, delle giurisdizioni aderenti sono tenuti a conformarsi allo standard SAI.
Tutte le informazioni necessarie vengono raccolte al momento dell’apertura del conto. Ti contatteremo per richiedere maggiori dettagli unicamente qualora non disponessimo di determinate informazioni (ad es. NIF mancante) o in caso di dubbi sulla tua relativa giurisdizione SAI.
Di norma, dal 1° gennaio 2021, è possibile aprire un conto solo previa presentazione di un’autocertificazione che includa un Numero di identificazione fiscale (NIF).
Qualora non disponessimo del tuo o dei tuoi NIF, con molta probabilità ne richiederemo la trasmissione. Tieni presente che tali NIF possono essere direttamente inseriti nella sezione Profilo del tuo conto, nell’apposito campo “Numero di identificazione fiscale (NIF)“, disponibile nella sottosezione Residenza fiscale.
In linea di massima, non è possibile aprire conti senza un’autocertificazione.
Se non ci fornisci il tuo o i tuoi NIF, potremmo dover bloccare il tuo conto dopo un periodo di massimo 90 giorni.
Tieni presente che il semplice possesso di beni immobili in una giurisdizione (ad esempio, una casa per le vacanze) non implica necessariamente la residenza fiscale in quella giurisdizione.
Ulteriori informazioni sulle disposizioni in materia di residenza fiscale in tutte le giurisdizioni che si sono impegnate a adottare lo standard SAI sono disponibili sul portale SAI dell’OCSE.
In caso di dubbi sul luogo di residenza fiscale, è necessario rivolgersi al/alla proprio/a consulente fiscale.
Se risiedi in una giurisdizione con cui la Svizzera ha sottoscritto un accordo SAI (vedi D4), informazioni relative al tuo conto sono trasmesse alle autorità fiscali della tua giurisdizione di residenza.
Se risiedi in una giurisdizione che si è impegnata a adottare lo standard SAI, ma con cui la Svizzera non ha ancora concluso un accordo SAI, nessuna informazione sul tuo conto sarà trasmessa fino alla stipula di un accordo tra la Svizzera e la giurisdizione in cui hai la residenza fiscale.
Se risiedi in una giurisdizione che non si è impegnata a adottare lo standard SAI, nessuna informazione sul tuo conto sarà trasmessa fino a quando tale giurisdizione non si impegnerà a adottare lo standard SAI e non firmerà un accordo SAI con la Svizzera.
Ove richiesto, le informazioni trasmesse ai sensi dello standard SAI includono quanto segue:
Sì.
Sì, informazioni relative al tuo conto saranno trasmesse nell’anno successivo a quello in corso, anche se lo chiudi ora o in seguito.
Ogni anno, a meno che non decidi di chiudere il conto. In quest’ultimo caso, informazioni relative al conto saranno trasmesse unicamente nell’anno successivo alla sua chiusura.
È necessario tenerci immediatamente al corrente di qualsiasi cambiamento della tua situazione che possa avere un impatto sulle informazioni da trasmettere ai sensi dello standard SAI. A titolo esemplificativo, rientrano in questa casistica (i) qualsiasi modifica della tua residenza fiscale e (ii) qualsiasi modifica del tuo Numero di identificazione fiscale.
Faremo il possibile per informare la nostra clientela prima della prima trasmissione delle informazioni relative al/ai loro conto/i ai sensi dello standard SAI.
Sì, è possibile richiedere una dichiarazione recante le informazioni dettagliate trasmesse all’AFC da Swissquote in relazione al proprio conto Yuh. Tale dichiarazione viene rilasciata a fronte di un costo e solo in seguito all’effettiva trasmissione, ossia dopo il 31 luglio di ogni anno.
La dichiarazione SAI non può essere ricondotta all’estratto fiscale o al rendiconto di portafoglio, poiché i principi impiegati per produrre i tre documenti sono diversi. La dichiarazione SAI rappresenta un valore indicativo degli attivi del/della cliente (ossia il valore lordo degli attivi alla fine dell’anno solare (titoli e contanti), l’importo lordo di tutte le vendite e di tutti i rimborsi e il reddito lordo percepito durante l’anno in questione) ed è utilizzata dalle autorità fiscali nazionali unicamente come indicazione della situazione del/della cliente. Di conseguenza non può essere utilizzata per calcolare l’importo delle tasse da pagare.
In genere, le informazioni scambiate possono essere messe a disposizione unicamente delle autorità responsabili della gestione o della supervisione della tassazione nella giurisdizione partner in cui risiede il/la titolare del conto, e possono essere utilizzate solo a fini fiscali. In linea di principio, la giurisdizione partner ricevente non può trasmettere le informazioni a un’altra giurisdizione e deve considerarle riservate.
La protezione dei dati e la privacy sono elementi chiave dell’AER. Esistono norme dettagliate che richiedono l’adozione di forti misure di salvaguardia dei dati prima che la Svizzera concluda un accordo EAR con una giurisdizione partner. Inoltre, le autorità fiscali non sono autorizzate a condividere le informazioni ricevute con altre istituzioni governative locali; le informazioni possono essere utilizzate solo a fini fiscali.
Rispettiamo la vostra privacy. Divulgheremo le vostre informazioni ai sensi dell’AER solo se siamo legalmente obbligati a farlo.
In caso di domande sull’impatto dell’AER, vi consigliamo di contattare un consulente fiscale.