Come strumento per contrastare l’evasione fiscale proveniente dagli Stati Uniti, il Dipartimento del Tesoro (il “Tesoro”) e l’Internal Revenue Service statunitense (“IRS”) hanno unito le forze e nel 2010 hanno introdotto la normativa “FATCA” (Foreign Account Tax Compliance Act), entrata in vigore il 30 giugno 2014.
Attraverso la stipula di una serie di accordi intergovernativi (“IGA”) tra gli Stati Uniti e giurisdizioni terze, aventi per oggetto l’attuazione della normativa FATCA, questa è diventata parte delle leggi locali delle giurisdizioni interessate. Il 14 febbraio 2013 la Svizzera e gli Stati Uniti (gli “USA”) hanno sottoscritto uno dei suddetti IGA, entrato in vigore il 30 giugno 2014.
La normativa FATCA prevede la trasmissione di informazioni oltre i confini nazionali da banche non statunitensi direttamente all’IRS (IGA Modello 2) o indirettamente attraverso le proprie autorità fiscali (IGA Modello 1) per tutti i conti non statunitensi detenuti da Soggetti statunitensi, al fine di evitare che questi ultimi utilizzino istituti finanziari e altre organizzazioni finanziarie non statunitensi per eludere la tassazione negli Stati Uniti sui rispettivi redditi e attivi.
La normativa FATCA prevede procedure rigorose che devono essere seguite dagli istituti finanziari non statunitensi al fine di raccogliere, e se necessario, trasmettere direttamente o indirettamente le suddette informazioni fiscali all’IRS.
Poiché la Svizzera ha sottoscritto un IGA Modello 2, gli istituti finanziari svizzeri sono tenuti alla trasmissione diretta di informazioni.